Apparecchiatura per Rm di gruppo “A”: autorizzazione all’installazione

Il Consiglio di Stato, Terza sezione, con la sentenza n. 208/2015, ha chiarito che «il rilascio alla struttura sanitaria in accreditamento provvisorio dell’autorizzazione a installare un’apparecchiatura per Rmn di gruppo “A” è sempre subordinata alla previa verifica della relativa compatibilità rispetto alla programmazione sanitaria regionale, la quale si configura quale presupposto indefettibile del procedimento autorizzativo, per cui non è possibile procedere ad alcuna valutazione delle istanze eventualmente prodotte, né ad alcuna autorizzazione in assenza di tale strumento pianificatorio. Inoltre, nel regime di accreditamento provvisorio, alla struttura che intenda sostituire o integrare le attrezzature per aumentare la propria capacità prestazionale, non può comunque bastare l’autorizzazione ex art. 5 del Dpr 542/1994, essendo necessari tanto il Piano sanitario regionale quanto lo specifico provvedimento della Regione (oltre a quello del Comune ove localizzare l’impianto), che modifichi l’accreditamento provvisorio alla luce dei fabbisogni quantitativi e territoriali indicati dal Piano. Benché la Regione non possa rinviare legittimamente all’infinito l’adozione di quest’ultimo, in assenza dello stesso non è possibile l’esercizio della potestà autorizzativa, per cui alle strutture interessate non resta che far valere il loro specifico interesse al riguardo attraverso gli strumenti approntati dall’ordinamento per attivare la necessaria attività programmatica».

Silvia Ceruti