Quella degli ingegneri clinici e biomedici è una professione sanitaria emergente, sempre più rappresentata ma fino a oggi priva di riconoscimento ufficiale.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n.60 del 27 febbraio, avvenuta qualche settimana fa, questa lacuna è stata colmata, con grande soddisfazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e dell’Associazione Nazionale Ingegneri Clinici (AIIC).

Il “Regolamento recante l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3” prevede anzitutto che l’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici sia tenuto dal CNI, che ne cura la pubblicazione e l’aggiornamento periodico.
Per accedere a questo Elenco occorre essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri.

Altrettanto importante, il Decreto delinea l’ambito di competenza professionale dell’ingegnere clinico e dell’ingegnere biomedico, che in particolare si occupano di “pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attività di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi.
Sempre a queste figure compete poi formazione e l’assistenza all’uso di dispositivi, sia quelli medici che diagnostici in vitro, ma anche ai materiali, ai processi, alle macchine e agli impianti per la salute, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca”.

Ben delineate anche le competenze “dell’ingegnere biomedico e clinico junior, che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili: concorso e collaborazione alle attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attività di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, formazione e assistenza all’uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per salute, sia nella libera professione e nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca, nonché direttamente le attività di cui sopra che implichino l’uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva”.

Negli altri articoli, il Decreto descrive nel dettaglio i requisiti di iscrizione all’Elenco Nazionale, la procedura di iscrizione, la Certificazione delle Competenze e la la Clausola di invarianza finanziaria.

Lorenzo Leogrande, presidente AIIC

Lorenzo Leogrande, presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Clinici, sottolinea: «il plauso della nostra Associazione per la pubblicazione del Regolamento si unisce alla certezza che adesso dobbiamo rimboccarci le maniche con maggior convinzione per rappresentare la nostra professione.
Il Decreto è frutto di un lungo lavoro congiunto, fatto di dialoghi e approfondimenti con le Istituzioni. Nel concreto con l’Elenco certificato si avvia oggi un nuovo percorso per gli ingegneri clinici che differenzia le competenze e le certifica.
L’iscrizione nell’Elenco sarà una forma di evidente riconoscimento professionale di cui potrà godere tutto il sistema sanitario e di cui beneficeranno i cittadini italiani che domandano servizi sanitari di qualità e sicurezza sempre maggiori.
Questo riconoscimento ci sembra oggi quanto mai utile e necessario, proprio in riferimento all’evoluzione in senso tecnologico che sta vivendo il SSN, evoluzione che domanda la presenza di professionisti qualificati e certificati. Affinché questo si realizzi stiamo congiuntamente ipotizzando l’avvio di una convenzione da presentare al CNI che assicuri il percorso più agile ed accessibile per l’iscrizione all’Elenco anche da parte dei tanti giovani ingegneri clinici che negli ultimi anni sono usciti dalle università italiane».

Stefania Somaré