Intesa tra infermieri, magistrati e avvocati per gli Albi di periti e consulenti tecnici

Intesa tra infermieri, magistrati e avvocati per gli Albi di periti e consulenti tecnici
(nella foto la firma del protocollo: da sinistra il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Andrea Mascherin, la Presidente della Federazione nazionale delle professioni infermieristiche Barbara Mangiacavalli, il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini)

L’obiettivo del protocollo d’intesa tra Federazione Nazionale degli Ordini degli infermieri, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Superiore della Magistratura è applicare la legge 24/2017 (responsabilità sanitaria) rispetto alla professione infermieristica con “parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi (dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ndr), affinché in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia”.

Il protocollo prevede che la FNOPI concorra all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione di criteri e procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici già indicate nell’analogo protocollo con la FnomCeo del 24 maggio scorso.

In base al protocollo, gli albi circondariali devono garantire “oltre a quella medico-legale, un’adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie” e per questo è stata prevista una sezione riservata alla professione infermieristica con “speciale competenza”.

La “speciale competenza” non è il solo possesso del titolo abilitativo alla professione, ma la concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come emerge dal curriculum formativo e/o scientifico e dall’esperienza professionale del singolo esperto.
In sostanza, la Magistratura riconosce le competenze specialistiche degli infermieri come effettive e come presupposto per la scelta dei periti e consulenti dei tribunali.
E il protocollo in questo senso distingue elementi di valutazione primari e secondari.

Quelli primari sono il possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche; l’esercizio della professione da non meno di 10 anni; l’assenza negli ultimi 5 anni di sospensione disciplinare e di qualsiasi procedimento disciplinare in corso; il regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

Gli elementi secondari, invece, sono il possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario che indichi i corsi di livello universitario o assimilato e quelli di aggiornamento per il circuito ECM ed eventuali attività di docenza; nel curriculum andranno indicate anche le posizioni ricoperte e le attività svolte durante la carriera; un eventuale curriculum scientifico che indichi attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche; riconoscimenti accademici o professionali o altri elementi che dimostrino l’alta qualificazione del professionista; eventuale abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e attestazione che certifichi la conoscenza del processo telematico.

Il mancato possesso di un elemento primario dovrebbe far presumere l’assenza di “speciale competenza”, il che preclude l’iscrizione all’albo “salvo motivata ragione contraria”.
Il protocollo definisce anche “buona prassi organizzativa” il fatto che i Comitati che selezionano le varie figure abbiano al loro interno rappresentanti degli Ordini delle professioni infermieristiche che possono verificare osservazioni e annotazioni anche rispetto alle informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute.

Anche per gli infermieri come per i medici è previsto un fascicolo personale in cui, oltre ai dati personali, sono riportate altre informazioni.

Per quanto riguarda l’area professionale di competenza del candidato, il riferimento è proprio alle sei aree specialistiche degli infermieri: area cure primarie – servizi territoriali/distrettuali; area intensiva e dell’emergenza/urgenza; area medica; area chirurgica; area neonatologica e pediatrica; area salute mentale e dipendenze.

A monitorare l’attuazione del protocollo, accanto alla sezione del Consiglio Superiore della Magistratura ci sarà la FNOPI, che partecipa al tavolo tecnico previsto anche per i medici.