Radioprotezione e assetto legislativo nella protezione da radiazioni ionizzanti

La normativa protezionistica italiana – pur nella complessità derivante dal sovrapporsi di leggi che hanno in parte sostituito leggi precedenti lasciandone in vigore alcune parti e rimandando molti aspetti a decreti attuativi mai emanati – è sicuramente avanzata e cautelativa verso gli operatori e, dal 2000, anche verso i pazienti. Come ovvio, si tratta del recepimento all’interno del corpus giuridico dello stato di direttive emanate dal Consiglio della Comunità Europea, a loro volta derivanti da pubblicazione degli enti sovranazionali deputati (in p/articolare Iaea, Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Icrp, Comitato Internazionale di Radioprotezione e Unscear, Comitato Scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle Radiazioni Ionizzanti).

Il testo base per la protezione degli operatori è il già citato d.lgs. 230/1995, modificato in alcune parti dai d.lgs. 241/2000 e 257/2001. Si tratta di un decreto molto corposo, del quale non è qui possibile discutere i dettagli, ma i cui punti salienti possiamo così sintetizzare:

principio di giustificazione: «nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti devono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che può derivarne»;

principio di ottimizzazione: «qualsiasi pratica va svolta in modo da mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali»;

principio di limitazione delle dosi individuali: «la somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per lavoratori esposti, apprendisti, studenti e individui della popolazione» (il principio di limitazione delle dosi in questa formulazione non si applica alle esposizioni mediche, mentre per volontari che coscientemente e volontariamente prestino assistenza e partecipanti ai programmi di ricerca si applicano limiti specifici). I limiti di dose sono espressi in termini di dose efficace (grandezza correlata all’effetto biologico dell’interazione delle radiazioni con il corpo umano, considerando sia il tipo di radiazione sia l’organo coinvolto) e di dose equivalente a particolari organi (estremità, pelle, cristallino); entrambe si esprimono in mSv. La dose efficace è un indicatore correlato al controllo del rischio stocastico, quella equivalente al controllo di effetti deterministici su specifici organi e tessuti. La tabella seguente riporta un estratto dei limiti annui previsti dagli allegati ai decreti citati; per una più completa trattazione si rimanda ai decreti o alla direttiva Euratom 59/2013, ricordando che sono previsti anche limiti specifici per apprendisti e studenti sopra e sotto i diciotto anni di età e per le persone che prestano assistenza a pazienti durante o dopo procedure mediche a rischio radiologico (per esempio, parenti di pazienti dimessi dopo terapia con radioiodio).

In attuazione di questi principi fondamentali, il legislatore ha identificato due figure professionali specifiche, l’esperto qualificato e il medico autorizzato, responsabili rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica. Entrambe le figure sono laureate iscritte a un apposito elenco nominativo presso il Ministero del Lavoro a cui si accede superando un esame nazionale. L’esperto qualificato «possiede cognizioni e addestramento necessari per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, e per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto». Il medico autorizzato è «medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, le cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo procedure e modalità stabilite nel presente decreto».

Tra le sue numerosi attribuzioni, per le quali si rimanda necessariamente al d.lgs. 230/195, l’esperto qualificato ha l’obbligo della classificazione del personale in relazione al rischio da radiazioni ionizzanti. Fermo restando il limite massimo di 20 mSv/anno di dose efficace, tutti i lavoratori soggetti al superamento della dose di 1 mSv anno (limite previsto per le persone del pubblico) sono classificati “esposti al rischio da radiazioni ionizzanti”, di categoria A se passibili del superamento della soglia di 6 mSv, di categoria B altrimenti. In modo analogo, l’esperto qualificato ha l’obbligo di definire e delimitare le “zone controllate”, aree ad accesso controllato nelle quali i lavoratori sono potenzialmente a rischio di superamento del limite di 6 mSv/anno, e le “zone sorvegliate”, al cui interno il lavoratore è suscettibile del superamento del limite di 1 mSv previsto per le persone del pubblico.

Se un lavoratore viene classificato “esposto al rischio da radiazioni ionizzanti” scatta l’obbligo della sorveglianza medica da parte di medici autorizzati per gli esposti di categoria A, di medici autorizzati e/o competenti (definiti ai sensi della legge 81/2008) (12) per gli esposti di categoria B. Un lavoratore non può essere adibito ad attività comportanti la classificazione come “lavoratore esposto” prima che venga espresso il giudizio di idoneità specifico (incondizionato o con prescrizioni); tale giudizio va necessariamente rinnovato a scadenza semestrale per i lavoratori esposti A e annuale per i lavoratori esposti B. Ne consegue la necessità che ciascun azienda operante in settori in cui sia previsto l’uso di radiazioni ionizzanti si doti di una procedura operativa in grado di garantire con certezza il rispetto del dettato di legge.

All’esperto qualificato spetta inoltre il compito di stendere la relazione preliminare, contenente le valutazioni di rischio da radiazioni ionizzanti per ciascuna attività, e le norme interne di protezione e sicurezza, contenenti le norme di lavoro specifiche per ciascun ambiente. L’esperto qualificato valuta anche le dosi ambientali nelle varie zone interessate e le dosi individuali ricevute dai lavoratori esposti e dalle persone del pubblico, impiegando obbligatoriamente strumenti di misura individuale per i lavoratori esposti di categoria A, mentre per i lavoratori di categoria B possono anche essere impiegati i risultati della dosimetria ambientale. Con frequenza almeno pari alla periodicità delle visite d’idoneità, l’esperto qualificato comunica al medico autorizzato/competente i risultati delle valutazioni dosimetriche individuali.

A conclusione di questa trattazione va ricordato che sono state approvate in dicembre 2013 le nuove Basic Safety Standard della Commissione Europea (13), che dovranno essere recepite dalle legislazioni nazionali entro il 6/2/2018. È quindi probabile che nei prossimi anni vengano apportati cambiamenti anche significativi.