L’Osservatorio di Salutequità ha condotto un’analisi del testo del DDL Delega per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, con l’obiettivo di individuare le criticità presenti nel provvedimento. L’analisi si inserisce in una fase di forte fermento normativo in ambito sanitario e intende mettere in evidenza alcuni nodi strategici ancora irrisolti, che riguardano la cornice di riferimento della riforma, il ruolo del Parlamento, il contenimento dei costi, l’assistenza territoriale e i meccanismi di innovazione del sistema.
Come osservato dal presidente di Salutequità, Tonino Aceti, il DDL Delega su riorganizzazione e potenziamento del SSN, unitamente a quelli sulla legislazione farmaceutica e sulle professioni sanitarie, confermano un momento di fermento governativo in ambito sanitario. Una notizia indicativa della consapevolezza di dover mettere mano al SSN. Tuttavia, l’osservatorio di Salutequità esprime dei dubbi circa le modalità di attuazione.
Manca una cornice strategica di riferimento condivisa
L’osservatorio evidenzia come le tre deleghe al Governo sulla sanità siano giunte in assenza della stesura e approvazione del nuovo Piano Sanitario Nazionale (l’ultimo si riferisce al triennio 2006-2008), rispetto al quale da oltre due anni se ne comunica la priorità e l’avvio dei lavori.
Sono gli ultimi atti di indirizzo del Ministro della Salute a prevederne l’approvazione. In particolare, l’atto di indirizzo 2025 attribuiva al Piano Sanitario Nazionale 2025-2027 la funzione di “visione del sistema della salute per i prossimi anni, in termini di obiettivi strategici e di interventi necessari ad affrontare i nuovi bisogni e le profonde trasformazioni in atto nella società”. A oggi nessuna bozza è stata ancora trasmessa alle Regioni. Anche il Patto per la Salute è fermo al 2019-2021, in proroga per Legge.
Il ruolo residuale del Parlamento
Il ruolo del Parlamento nel DDL Delega di riforma del SSN è residuale. Il testo prevede infatti che gli schemi di decreti legislativi siano trasmessi alle Commissioni parlamentari per l’acquisizione del solo parere non vincolante per il Governo.
Inoltre, per la formalizzazione del parere, il Parlamento avrà a disposizione solo trenta giorni a differenza dei sessanta previsti, per esempio, per il parere agli schemi di decreti legislativi sulla farmaceutica. Aceti sottolinea che un ruolo maggiore del Parlamento nel ragionamento su una riforma di così grande portata e impatto è indispensabile.
il difficile contenimento dei costi
Il comma 2 dell’art. 3 del DDL Delega sancisce che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tuttavia, sono previste operazioni che difficilmente riusciranno ad essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per le casse pubbliche.
Tra gli interventi: la revisione e l’aggiornamento della disciplina in materia di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN; l’introduzione degli ospedali di terzo livello ed elettivi all’interno della classificazione delle strutture ospedaliere; la definizione di standard anche di personale per l’assistenza residenziale e semi-residenziale per le persone non autosufficienti; standard assistenziale e di equipe per cronici con evoluzione sfavorevole della malattia.
Assistenza territoriale ai margini
L’analisi del testo ha, inoltre, rilevato che i criteri direttivi del DDL Delega, quelli più specifici e concreti riguardano l’assistenza ospedaliera con, per esempio, l’introduzione degli ospedali di terzo livello, quelli elettivi e nuove reti assistenziali tempo-dipendenti. Anche solo analizzando il testo lessicalmente si rileva che il riferimento alla parola “ospedale” all’interno del testo compare ben 13 volte, mentre solo la metà quello all’assistenza territoriale.
Scarsa innovazione
I principi e criteri direttivi della Delega al Governo presentano pochi elementi di forte innovazione. Di fatto, la gran parte li ritroviamo in molti provvedimenti già approvati, spiega Aceti. Nessun riferimento alla necessità di innovare i meccanismi di monitoraggio e valutazione delle performance dei servizi sanitari e degli esiti delle cure erogate in ospedale e soprattutto sul territorio. Inoltre, nessun accenno all’innovazione dei meccanismi di rimborso delle prestazioni sanitarie, passando dal rimborso a prestazione a quello per percorso diagnostico terapeutico e ai suoi esiti di salute.


