«Nelle aziende permaneva ancora fino a pochi anni fa una grande confusione sul concetto di responsabilità professionale o datoriale che fosse», ha esordito Francesco Ripa di Meana, presidente Fiaso, nell’introdurre la quarta sessione del Forum sul Risk Management dello scorso 17 dicembre dedicata alla sicurezza dei luoghi di cura e alla responsabilità professionale. Il Management era nato proprio per fronteggiare i rischi derivanti da un’attività del genere.

La grande confusione sperimentata nei primi 20 anni di aziendalizzazione è stata in parte sanata dalla Legge Gelli, n.24/2017 che ha a oggetto la materia della sicurezza e delle cure delle persone assistite, nonché la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Semplificando, la materia della responsabilità può essere ricondotta alla seguente dicotomia: una responsabilità contrattuale dell’azienda verso il privato e una responsabilità extra contrattuale del professionista verso l’azienda. La Legge Gelli ha chiarito i termini delle responsabilità, demandando la sua completa attuazione a una serie di decreti attuativi, alcuni dei quali ancora in attesa di essere emanati.

La pandemia da Covid-19 ha riportato il tema della responsabilità al centro del dibattito, rimescolando questioni che sembravano essere state chiarite dalla Gelli che faceva riferimento a un regime ordinario e non a situazioni di straordinarietà e urgenza. Con ciò, la Fiaso ha rivolto un invito alla magistratura a tener conto della gestione straordinaria legata all’emergenza pandemica in cui le aziende si sono trovate a operare.

La survey sullo stato di attuazione della legge 24/2017

Nel corso della sessione, Andrea Menarini, direttore della UOC Medicina legale e Risk Management Ausl Bologna e responsabile del Risk Management Fiaso, ha presentato una survey istruita prima del Covid sullo stato di attuazione della Legge Gelli. A rispondere alla survey sono state 77 aziende su 145 coinvolte, pari al 53% del campione considerato.
«Il campione è poco rappresentativo perché alcune regioni non hanno risposto tout-court».

Le unità di gestioni del rischio, è emerso, sono presenti in 75 su 77 aziende. Per quanto attiene alla gestione del contenzioso, il difensore civico è presente nel 90% delle aziende coinvolte, con un numero di sinistri, essenzialmente stabili negli anni, che varia tuttavia a seconda della tipologia e dimensione aziendale. L’incidenza dei sinistri è risultata del 9,7% per posto letto. Il comitato di valutazione dei sinistri è presente in 76 aziende su 77, anche se a fronte di una composizione estremamente eterogenea delle figure professionali in esso presenti e una frequenza delle riunioni molto volatile, aspetti questi che richiederebbero una necessaria standardizzazione.

Rispetto al regime assicurativo, questo è risultato presente nel 74% del campione.
La survey ha evidenziato una serie di criticità riguardanti: l’obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità, che avviene non sempre in linea con quanto prescritto dalla Legge Gelli (cfr. art. 13); la mancanza di alcuni decreti attuativi non ancora emanati insieme all’assenza di alcune linee guida demandate al Ministero della Salute; la presunta responsabilità del personale non dipendente (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti); un generale rallentamento delle procedure e aumento del contenzioso; la formazione del personale.
«Certamente sono stati fatti grandi passi in termini di responsabilità professionale; tuttavia, in fase di emergenza non ci si è sentiti sicuri di aver creato una solida sicurezza».

Sicurezza e responsabilità ai tempi del Covid

Giuseppe Lucibello, direttore generale dell’Inail, ha analizzato quanto la pandemia abbia di fatto esposto in prima linea gli operatori, in un momento in cui i profili di protezione non erano sufficienti.
«La Legge Gelli presenta delle carenze emerse con forza durante la pandemia in quanto non è possibile governare l’emergenza come si tratta un regime ordinario. Nell’ordinario le decisioni non sono condizionate dalla fretta, elemento preponderante dell’emergenza.
È importante un intervento normativo che possa mettere a punto un sistema di risk management e responsabilità sanitaria per il futuro.
«Con il Covid», ha sostenuto l’avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, «si è assistito a un’impennata di denunce di infortunio. A fronte di questo, tuttavia, il Covid si è diffuso in modo capillare anche tra gli operatori sanitari».

Il diritto alla salute è un diritto dei cittadini e dei lavoratori, per cui andrebbe rivista la contrapposizione che si è determinata tra “ospedali che provocavano il danno e cittadini che lo subivano”, anche perché gli operatori erano (e sono tuttora) soggetti che rischiavano la vita in prima linea.
Inoltre, in ambito sanitario le responsabilità sono commisurate ai diversi ruoli dei soggetti. Tuttavia, la valutazione della colpa viene fatta in modo autonomo dal giudice penale, civile, contabile. È importante che nel processo ci sia maggiore garanzia che la verità venga accertata e non che per la stessa causa il soggetto venga sottoposto a 3 o anche 4 processi diversi nel corso degli anni, elemento questo che determina una crescente diffidenza nei confronti della pubblica amministrazione.

«Il Covid è stato un evento imprevisto e imprevedibile», ha sostenuto Carlo Nicora, direttore generale del Policlinico San Matteo di Pavia, «un evento che non ci ha consentito tempo e strumenti adeguati. I medici si sono ritrovati come nell’800 senza alcuno strumento diagnostico. A fronte di questo è incivile venire giudicati per il proprio operato. Io stesso in quelle settimane avevo due possibilità: infettarmi e stare a casa o “smontare e rimontare” un ospedale, con le mie équipe, mettendo in campo forza, passione e capacità manageriali».

Elena D’Alessandri