Per tutti coloro che si occupano di sanità e salute, sia in un contesto professionale sia in ambito di riflessione accademica, di gestione territoriale o di governo istituzionale, il 2026 si è aperto con una notizia importante: l’approvazione dello Schema di disegno di Legge Delega per la riorganizzazione del SSN.
A metà gennaio il ministro Orazio Schillaci ha infatti portato a casa la firma del Consiglio dei ministri sul suo testo legislativo (Schema di disegno di legge recante delega al governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale) e tutti abbiamo avuto la chiara percezione di essere all’inizio di un anno cruciale per la sanità italiana.
Il motivo di questa affermazione è evidente: la scadenza del completamento di obiettivi e interventi del Pnrr è fissata al prossimo agosto ed era quindi decisamente atteso e quasi inevitabile (o almeno era auspicabile) che i vertici decisionali della politica sanitaria nazionale mettessero mano a un riordino del SSN tenendo conto di quanto realizzato negli ultimi anni, alla luce anche del DM 77 e degli interventi inseriti nella Missione 6.
Inoltre, i cambiamenti demografici ed epidemiologici, uniti al profondo ripensamento del rapporto tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, hanno posto i più attenti osservatori davanti a una convinzione: siamo di fronte a un rinnovo tecnologico, strutturale e territoriale e oggi più che mai occorre mettere mano a una nuova visione di sistema che integri i cambiamenti in corso per definire un nuovo scenario complessivo del SSN.
E così, almeno nelle intenzioni dello Schema, dovrebbe accadere. Occorre, però, domandarci: i contenuti dello Schema si presentano come calzanti, centrati ed efficaci rispetto alle attese di cittadini, professioni, ospedali e di chi ci opera e delle organizzazioni sanitarie?
Sospendiamo per ora la risposta globale e analizziamo lo Schema che si presenta come “integrazione e revisione del modello organizzativo di cui al d.lgs. 30/12/1992, n. 502, relativo al SSN, istituito con la legge 23/12/1978, n. 833”.
Da una prima analisi del testo, appaiono fondamentali il potenziamento del livello d’integrazione ospedale-territorio, la definizione di standard minimi per le attività di ricovero, le nuove reti assistenziali tempo-dipendenti e specialistiche, la definizione e implementazione delle buone pratiche clinico-assistenziali, una più sostanziale integrazione tra socio e sanitario e la particolare attenzione a non-autosufficienti e cronicità. Decisamente nuovo appare nello Schema l’aggiornamento ipotizzato della classificazione delle strutture ospedaliere, con inserimento degli “ospedali di terzo livello, corrispondenti alle strutture ospedaliere di eccellenza a livello nazionale con bacino di utenza nazionale e sovranazionale”.
È una prospettiva interessante, ma anche complessa e forse rischiosa, dato che almeno in parte questo nuovo “terzo livello” ricalca l’identikit degli Irccs; resta da vedere la capacità dei Decreti attuativi di non rendere più nebuloso e poco decifrabile il network ospedaliero sui territori anche per evitare di creare una rete di super eccellenze capaci di creare nuove disparità regionali. Non ci sono (ed era prevedibile) particolari riferimenti alla “rivoluzione tecnologica in sanità”, ma nello Schema è indicato l’obiettivo legislativo di “garantire la qualità e l’interoperabilità dei sistemi informativi, nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale”, garantendo “l’integrazione con i sistemi digitali nazionali e regionali di sanità elettronica e l’adesione a programmi di sanità predittiva, personalizzata e di prossimità, anche nell’ambito dell’Ecosistema Dati Sanitari”.
Questa è una scelta di campo importante, che dovrebbe (si spera) dare vita a quell’ecosistema tecnologico interconnesso che è una delle gravi e grandi lacune della nostra sanità. Possiamo quindi dire che il testo oggi disponibile presenta il corpo imponente degli ambiti su cui intervenire con sufficiente vastità ed equilibrio, introducendo alcune idee efficaci e altre forse più deboli. Idee che entrano nel vivo della sanità ospedaliera (come il DM 77 si era occupato in particolare di territorio), cercando di ricreare, ripensare e ristrutturare quella rete di connessioni operative di cui tutti sentiamo bisogno. Nell’insieme occorre inevitabilmente monitorare lo sviluppo dei d.lgs.
Dovendo dare un voto, potremmo esprimere una sufficienza abbondante, riservandoci di modificare la valutazione alla luce di quanto avverrà entro fine anno, quando avremo contezza di ciò che effettivamente viene sviluppato come norma conseguente al disegno schematico abbozzato. Da ultimo suggerisco, però, una considerazione finale, decisamente positiva nei confronti del testo di cui stiamo parlando.
Lo Schema indica come essenziale la valorizzazione del “ruolo della bioetica clinica nell’ambito delle aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, attraverso l’introduzione e l’implementazione di modelli organizzativi basati sulla centralità della persona, sui percorsi di cura e sull’umanizzazione dell’assistenza”.
Forse questa è la sfida suprema: la della centralità della persona. Vedremo come i d.lgs. potranno e sapranno trasformare questa attenzione in norma. Ma una cosa è certa: su questo tema ognuno dovrà dare il suo contributo a prescindere da articoli di legge. È su questo, a tutti gli effetti, che potrà realizzarsi la rifondazione del SSN, troppo spesso ridotto a un protocollo efficace e troppo poco attento alla persona-paziente.

