Dovere di informazione e rilevanza della qualità del paziente

La Corte di Cassazione civile, Sezione III, con la sentenza n. 19220 del 20 agosto 2013, ha chiarito che «la finalità dell’informazione che il medico è tenuto a dare è assicurare il diritto all’autodeterminazione del paziente, che sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica.

Dunque è irrilevante la qualità del paziente per stabilire se vi sia stato o meno consenso informato, potendo essa incidere solo sulle modalità di informazione, in quanto l’informazione deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate e adeguate al livello culturale del paziente con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Il consenso deve però essere sempre completo, effettivo e consapevole ed è onere del medico provare di aver adempiuto tale obbligazione, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente».