Autorizzazione alle ferie: alcuni aspetti

«I dirigenti medici che siano titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, come i direttori di struttura complessa, hanno il diritto, una volta cessato il rapporto di lavoro, a vedersi corrisposta l’indennità sostitutiva per ferie non godute qualora il mancato esercizio di detto potere, e quindi la non fruizione del periodo di riposo, siano dipesi da necessità aziendali eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione, e in ogni caso indipendenti dalla volontà del lavoratore». Il principio riportato è stato espresso con una sentenza del 20 novembre 2014 dalla Corte di Appello dell’Aquila, che ha così accolto il ricorso presentato da un dirigente medico responsabile di una struttura complessa di un’Asl, contro la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro che aveva rigettato il ricorso in prima istanza. Nella fattispecie in esame l’appellante aveva più volte e inutilmente denunciato ai vertici dell’Asl la condizione di grave carenza di organico del personale medico della struttura da lui diretta, nonché predisposto (in tempo utile, prima del suo pensionamento) un piano di fruizione delle ferie residue che l’Amministrazione non aveva prontamente autorizzato, determinando così l’impossibilità di godere delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro. A tale proposito, il Collegio dopo aver richiamato il principio costituzionale di irrinunciabilità del diritto alle ferie (art. 36 Cost.) e la normativa contrattuale applicata alla dirigenza medica (art. 21, Ccnl 5.12.1996), ha affermato che «il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non può considerarsi assoluto, nel senso di proibire radicalmente il pagamento del compenso sostitutivo laddove l’impossibilità del godimento delle ferie non sia attribuibile in alcun modo alla volontà del lavoratore, ma piuttosto a carenze organizzative o a comportamenti omissivi dell’amministrazione».

Silvia Ceruti