Corresponsabilità nella determinazione dell’evento letale

Sia in primo sia in secondo grado i parenti di un paziente deceduto ottenevano sentenza di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte, secondo loro causata dalla somministrazione in dosi eccessive di un farmaco anticoagulante che aveva determinato l’insorgere di un’emorragia interna rivelatasi fatale. Condannato al pagamento del risarcimento, il medico coinvolto decideva di ricorrere presso la Suprema Corte. Analizzata la fattispecie, la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con la sentenza n. 11637/2014 ha annullato con rinvio la decisione dei giudici d’appello considerata illogica, relativamente alla mancata considerazione del concorso di colpa del paziente nella determinazione dell’evento fatale, messa in evidenza del giudice di primo grado. La sentenza di primo grado aveva infatti, accertato che il defunto era da ritenere corresponsabile nell’evento letale, nella misura di un terzo, ai sensi dell’art. 1227 del Codice Civile, avendo effettuato i prescritti controlli ematici a intervalli temporali ben più ampi rispetto a quelli consigliati dal tipo di terapia in corso di svolgimento.