Corso di specializzazione non a norma

La Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’appello presentato da alcuni medici contro la sentenza n. 2514 del 2005, con cui il Tribunale di Roma non aveva accolto, per intervenuta prescrizione quinquennale, la domanda proposta. Domanda volta a ottenere relativamente alla frequentazione (in anni nei quali lo Stato italiano era già divenuto inadempiente alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE) di un corso di specializzazione, il riconoscimento dell’adeguata remunerazione che il corso avrebbe dovuto avere se organizzato secondo le prescrizioni previste dalle direttive richiamate, nonché il risarcimento del danno e, in subordine, un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale in ordine sia al carattere quinquennale della prescrizione della pretesa sia al suo decorso dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991. A seguito di ricorso, la Corte di Cassazione (sentenza n. 5275/14) ha chiarito «che avendo gli specializzandi iscrittisi a corsi di specializzazione anteriormente al 31 dicembre 1982 frequentato un corso che legittimamente sul piano del diritto comunitario era iniziato in una situazione nella quale lo Stato italiano non era ancora divenuto inadempiente all’obbligo di ottemperare alle note direttive ed essendo l’obbligo statuale di adempiere le direttive correlato all’organizzazione del corso nella sua completezza e, quindi, fin dal suo inizio, deve ritenersi che la situazione di inadempienza dello Stato verificatasi a far tempo dal 1 gennaio 1983 fosse riferibile soltanto all’organizzazione di corsi di specializzazione a far tempo da quella data e, quindi, a corsi iniziati da essa. Con la conseguenza che il diritto nascente dalla situazione di inadempienza non poteva riguardare i medici che a quella data stavano frequentando già corsi di specializzazione iniziati anteriormente, in quanto ciò si sarebbe risolto in una sorta di inammissibile retroattività degli effetti dell’inadempimento statuale, cioè del fatto costitutivo del diritto dei singoli che dopo il 31 dicembre 1982 si vennero a trovare nelle condizioni di fatto in cui, se le direttive fossero state adempiute, avrebbero potuto beneficiare dei diritti da esse previsti: tali condizioni di fatto erano, infatti, riferibili all’inizio del corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 e non alla frequenza di un corso iniziato anteriormente». Fatta questa premessa, nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha quindi statuito che «in tema di Direttive CEE 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva n. 82/76/CEE, riguardanti l’organizzazione dei corsi di specializzazione medica, a seguito dell’inadempimento statuale a esse, verificatosi il 31 dicembre 1982, non insorse alcun diritto al risarcimento del danno a favore dei medici che a quella data avevano già iniziato il loro corso di specializzazione (così Cass. n. 21719del 2012). Da ultimo nello stesso senso Cass. n. 17067 del 2013». Relativamente al termine di prescrizione, i giudici hanno poi chiarito che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE en. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11».