Bloccati gli ordini di fornitura sui tre lotti della gara SIE3 (valore circa 400 milioni di euro) aggiudicati a CNS, Sinergie e Cofely. Un punto a favore di Siram nella battaglia per il riconoscimento delle proprie ragioni nell’ambito dei numerosi giudizi ancora pendenti presso il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione.
Il 1° settembre il Consiglio di Stato ha accolto le domande di Siram di sospendere l’esecutività delle tre sentenze della IV Sezione dello stesso Giudice del 29 febbraio 2016, allora presieduta da Riccardo Virgilio. Il Giudice Amministrativo ha infatti ritenuto esistente il presupposto del danno grave e irreparabile per Siram.
Le tre sentenze sospese riguardano tre lotti della gara SIE3, aggiudicati, a seguito dei ricorsi in allora presentati, rispettivamente a CNS lotto 2 (Lombardia), a Cofely il lotto 3 (Friuli Venezia, Trentino Alto Adige, Veneto) e a Sinergie il lotto 10 (Basilicata e Calabria).
In conseguenza di tali decisioni, Consip ha sospeso le relative convenzioni già firmate con le società Sinergie e Cofely (ora Engie), inibendo la possibilità di nuovi ordinativi. La convenzione con CNS, invece, non è stata ancora firmata.
I lotti in questione erano stati originariamente aggiudicati da Siram e contro tale aggiudicazione avevano promosso ricorso le tre società citate, sostenendo che Siram, a seguito della cessione di un modesto ramo di azienda, avesse perso la propria attestazione SOA (necessaria per prendere parte alle gare pubbliche); tesi accolta dal collegio presieduto da Riccardo Virgilio, con le sopra richiamate sentenze del 29 febbraio 2016.
Contro tali sentenze Siram ha promosso ricorso per revocazione avanti il giudice amministrativo e ricorso in Corte di Cassazione. Il 3 luglio scorso l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto le ragioni di Siram, confermando il pieno possesso dell’attestazione SOA da parte dell’azienda, e l’infondatezza della tesi sostenuta dal collegio presieduto da Riccardo Virgilio.
A seguito di tale pronuncia, Siram ha quindi chiesto la sospensione delle tre sentenze del febbraio 2016; sospensione ora concessa dal giudice amministrativo in attesa che si pronunci la Corte di Cassazione. Fino a tali pronunce è fatto divieto agli enti di emettere nuovi ordinativi di fornitura relativamente alle convenzioni con Sinergie e Cofely, mentre la convenzione con CNS non potrà essere sottoscritta.