Un medico anestesista era stato condannato dal Tribunale a un anno di reclusione per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, in quanto in servizio presso una struttura ospedaliera, incaricato di prestare la dovuta assistenza all’intervento chirurgico di adenotonsillectomia su un bambino di sei anni, si era allontanato subito dopo l’esecuzione del trattamento per oltre quaranta minuti. Più precisamente, il medico non aveva atteso il regolare risveglio del piccolo paziente, non si era accertato delle sue condizioni, non aveva lasciato detto dove andava e dove poteva essere rintracciato, lasciando il bimbo alla sola vigilanza delle infermiere. Nei fatti aveva quindi rifiutato un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di sanità. Nel confermare la sentenza di condanna la Corte di Cassazione, Sesta sezione Penale con la sentenza n. 38354/2014, ha chiarito che secondo le regole generali l’anestesista in questione doveva garantire al paziente un buon risveglio, continuare a monitorarlo (nel caso di specie il bambino non era stato premedicato) e intervenire tempestivamente alla vista dei sintomi di malessere manifestati dal bambino al risveglio, somministrando il farmaco giusto che evitasse di cagionargli la crisi respiratoria verificatasi a seguito della somministrazione di un medicinale a opera degli anestesisti sopraggiunti in sua sostituzione.