In Italia sono impiegati nella sanità privata circa 65.000 infermieri professionisti dipendenti, tra ospedali privati, accreditati, RSA, case di cura, Fondazioni ed enti di ricerca. A questi si affiancano, poi, gli infermieri liberi professionisti. Per legge, tutti questi lavoratori sono tenuti a seguire corsi di formazione continua, in presenza o a distanza, così da raggiungere i crediti formativi richiesti da ogni triennio. Eppure, dichiara la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI), per gli infermieri che operano nel privato «al momento, sono in vigore forme di contratto diversificate e non sempre rispettose del diritto allo studio e alla formazione del lavoratore, che quindi rischiano di ledere la dignità professionale e non valorizzare adeguatamente le competenze».

Per questo, la Federazione chiede che i datori di lavoro privati e del terzo settore consentano a questi infermieri di seguire il numero adeguato di ore e risorse necessarie per essere in regola con gli ECM dato che la formazione continua serve a garantire che questi professionisti possano esercitare la propria professione nel miglior modo possibile.

Se non si raggiungono i crediti ECM previsti? Scatta la sanzione

«La formazione – aggiungono da FNOPI – è un elemento strutturale di una professione intellettuale, deve accompagnare ogni giorno dell’esercizio professionale e ogni giorno ci deve fare chiedere se la pratica assistenziale che stiamo agendo abbia ancora un’evidenza scientifica. Con questo spirito abbiamo chiesto ai nostri Ordini di incentivare la formazione e parimenti chiediamo un impegno in tal senso anche da parte dei datori di lavoro del settore privato, affinché l’offerta formativa non vada poi deserta o, peggio, delusa».

Occorre ricordare che se un infermiere non raggiunge i crediti ECM richiesti per il triennio dal punto di vista normativo, dovranno renderne conto agli organi competenti. Ciò significa non solo pagare le sanzioni tradizionali, ma anche che le polizze assicurative relative alla responsabilità professionale potrebbero non rispondere appieno: secondo la legge 233/2021, infatti, queste polizze sono condizionate al raggiungimento almeno del 70% dei crediti ECM richiesti. Ciò vale tanto per l’infermiere professionista che non si è adeguatamente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi ECM, sia per quello che non è riuscito a causa di contratti che non supportano la formazione continua.  

La formazione continua

Altre vie utilizzabili per l’acquisizione dei crediti ECM, oltre a corsi in presenza e a distanza (FAD), è la formazione individuale, non offerta da un provider, questa forma non può, però, superare il 60% dei crediti totali. Si considera formazione individuale anche essere tutor in un Corso Universitario o di formazione e far parte di team di ricerca che pubblica su riviste scientifiche.

Esiste poi uno spazio anche per l’auto-formazione, ovvero la lettura di riviste scientifiche, manuali tecnici per l’uso di attrezzature di alto livello tecnologico o di monografie e simili. L’autoformazione non può superare il 20% del totale dei crediti formativi.