Registro operatorio: falso materiale e ideologico

Alcuni dirigenti medici di una struttura ospedaliera sono chiamati a rispondere di falso materiale e falso ideologico per omissione delle dovute indicazioni nel registro operatorio. La condanna sancita nel giudizio di merito è confermata dalla V sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 23732/2013), che nel respingere il ricorso proposto statuisce che «il registro operatorio ha la natura di atto pubblico diretto al soddisfacimento di esigenze di pubblica fede, in funzione della necessaria documentazione e informazione del tipo di intervento invasivo praticato ai pazienti, delle modalità con cui è stato posto in essere, degli operatori che vi hanno preso parte, con specifica indicazione delle attività da ciascuno espletate». Si legge inoltre nel provvedimento che, «benché l’atto a evidenza esterna sia solo la cartella clinica, va rilevato che la cartella deve riprodurre integralmente il contenuto del registro operatorio, con la conseguenza che, con riferimento a quest’ultimo, è pertinente il richiamo all’insegnamento giurisprudenziale in ordine alla natura di atto pubblico degli atti interni della Pubblica Amministrazione, destinati a costituire ineludibili presupposti, di fatto o giuridici, di provvedimenti successivi che siano idonei a provare l’attività svolta dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni la regolarità delle operazioni da lui compiute per la realizzazione dei compiti istituzionali affidatigli».