Il Garante per la Protezione dei Dati Personali fa sapere – in relazione a notizie diffuse nei giorni scorsi circa una presunta scadenza dell’11 gennaio 2021 per manifestare l’eventuale opposizione all’inserimento dei propri dati personali nel Fascicolo Sanitario Elettronico – che tale scadenza non esiste ed è priva di qualsiasi fondamento normativo.

La notizia era circolata nel web a seguito dell’iniziativa di Regione Liguria, che aveva erroneamente indicato l’11 gennaio 2021 come termine per i cittadini liguri per comunicare la loro eventuale opposizione all’inserimento nel FSE dei dati relativi alle prestazioni sanitarie fruite, in ambito pubblico o privato, prima del maggio 2020. Da qui la confusione ingenerata.

La delicatezza della materia, considerati i dati sensibilissimi coinvolti, merita di essere prontamente chiarita da questa Autorità.

1) La normativa di recente introdotta (art. 11 decreto legge “Rilancio”) prevede che, a decorrere dal maggio 2020, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di consenso dei cittadini, i dati di tutte le prestazioni sanitarie fruite vadano a confluire automaticamente nel FSE (limitatamente alle Regioni che l’hanno già attivato).
Al riguardo, peraltro, sempre in relazione alle notizie circolate nei giorni scorsi, il Garante precisa che comunque, anche a seguito di tale alimentazione automatica del FSE, i dati sanitari dei cittadini non saranno accessibili al personale sanitario in assenza di uno specifico consenso del singolo cittadino.
2) Con riguardo, invece, all’alimentazione del FSE con tutti i dati delle prestazioni sanitarie effettuate prima di maggio 2020, il Garante, con nota del 15 dicembre 2020, ha precisato al Ministero della Salute che l’ingresso nel FSE sarebbe stato possibile solo a tre condizioni:
a) avere proceduto a idonea campagna nazionale d’informazione
b) avere puntualmente informato i cittadini delle Regioni interessate sulle novità relative all’alimentazione del FSE
c) avere riconosciuto a questi ultimi, dal momento in cui sono stati informati, un termine non inferiore a 30 giorni per manifestare la propria eventuale opposizione.

Allo luce, dunque, di quanto precede, non essendosi verificata alcuna di queste condizioni, l’invio di comunicazioni alle singole amministrazioni regionali o al Garante, con le quali si rappresenta l’opposizione al citato popolamento, non risulta necessaria.