La direttiva 24/2011 e la libera circolazione dei pazienti nell’Ue

Il Consiglio e la Commissione Ue esercitano le funzioni di governo con l’emanazione di atti formali e pubblici che hanno portata diversa: regolamenti, direttive, decisioni. La direttiva 24/2011 stabilisce i comportamenti della libera circolazione dei malati nell’Ue. Come per gli altri atti di governo, la direttiva acquisisce efficacia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed entra in vigore alla data stabilita. La “direttiva” è vincolante per il raggiungimento dei risultati preordinati, fatta salva la competenza dei governi nazionali per le modalità e le procedure di attuazione. La direttiva va notificata ai Paesi membri e a partire dalla data di notifica ogni Paese, entro termini temporali specificati, deve adottare i provvedimenti interni idonei all’attuazione delle disposizioni impartite. Di regola quindi la direttiva non può essere acquisita a tutela del singolo fino a quando non è stata recepita dal legislatore nazionale. Peraltro non si può escludere che nel contesto del più ampio diritto di tutela del cittadino per un bene inalienabile quale la salute, in specifiche condizioni originano in derivazione delle disposizioni generali o particolari, dei veri e propri diritti del singolo da sottoporre alle valutazioni della Corte di Giustizia europea contro lo stato nazionale. La direttiva 24/2011 UE, entrata in vigore il 25 aprile 2011, doveva essere recepita da tutti gli Stati membri entro il 25 ottobre 2013. L’applicazione della direttiva prevede l’istituzione di uno sportello nazionale di contatto, di un sistema di autorizzazione preventiva, di reti di riferimento europee in connessione di sanità elettronica. S. Samoré (2014) evidenzia che allo stato dei membri Ue, sedici Paesi (Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito) hanno già costituito lo sportello nazionale di coordinamento, i restanti 13 non hanno ancora provveduto (Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania), mentre per l’Italia si dà atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato il relativo decreto del recepimento in data 3 dicembre 2013, cui ha fatto seguito il Dlgs 4 marzo 2014 n. 38.

I fondamentali contenuti di circolazione di pazienti stabiliti dalla Direttiva, riguardano:
l’assistenza specialistica in regime ambulatoriale senza autorizzazione preventiva;
l’assistenza specialistica in regime di ricovero con autorizzazione preventiva in ragione della necessità di coerenza e possibilità di ricovero delle strutture sanitarie adite, dallo stato programmate e organizzate solo per l’assistenza nazionale, con esclusione dei paganti;
il diniego alla mobilità per le patologie di lunga degenza, le vaccinazioni, i trapianti di organo, questi ultimi diversamente normati (Euro Trasplant).

La direttiva europea stabilisce che “l’assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali, in conformità ai principi di universalità, di accesso alle cure di elevata qualità, nonché ai sensi della legislazione nazionale in vigore, degli standard e degli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio nazionale e della normativa europea in materia di standard di sicurezza”.
Si è dato corso a un’estensione della collaborazione di assistenza transfrontaliera già in essere in diverse condizioni di rapporti convenzionali istituiti, come nel caso della cooperazione Veneto-Carinzia, nella realtà dell’Euroregione Meuse-Rhine tra Belgio, Germania, Olanda (L. Bertinato, F. Ronzini, 2005); la provincia autonoma di Bolzano, che ha deliberato modalità e procedure di collaborazione della mobilità transfrontalieri, le regioni Piemonte, Veneto, Friuli, Valle d’Aosta, le cui strutture sanitarie nel tempo hanno conosciuto la competizione sanitaria, in particolare con le nazioni confinanti (S. Samoré, 2014). Per quanto in particolare riguarda l’Italia l’applicazione della direttiva va attuata in coerenza dell’accordo Stato-Regioni dell’8/8/2004; della legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; della legge 5/6/2003 n. 131, che hanno dato innovazione al ruolo dello Stato e delle Regioni in materia di sanità, stabilendo le competenze del Ministero della Sanità e quelle delle Regioni, titolate di potestà legislativa concorrente con lo stato ed esclusiva residuale, secondo assetti d’integrazione a tipologia federale (L. Renzulli, 2004).
In questo scenario di transizione assume rilievo la capacità imprenditoriale delle aziende ospedaliere, nella varia denominazione giuridica dei diversi Paesi, in relazione ai più alti livelli conosciuti di produzione sanitaria e di offerta di prestazioni di alta specializzazione, in un sistema sanitario che ha portato la competitività delle professioni e delle strutture dalle dimensioni nazionali a quelle europee.
In derivazione della direttiva, S. Samoré (2014) ricorda che già il Nhs ha in corso contatti di collaborazione con l’Azienda San Camillo Forlanini di Roma e che la regione Friuli Venezia Giulia “si sta adoperando per rendere la sanità transfrontaliera una fonte di sviluppo, evidenziando gli aspetti di arricchimento per il tessuto economico”.
In questo orizzonte di confronto partecipato per la sanità delle nazioni europee, il gruppo Irccs San Donato e San Raffaele di Milano intende estendere la conoscenza delle sue capacità e qualità di erogazione di assistenza sanitaria, in particolare per le alte specializzazioni e per le tecnologie pesanti, ampliando in rete europea il sistema informativo su strutture, mezzi, personale, in un’ottica di acquisizione e di rapporti non solo assistenziali, ma anche di didattica e di ricerca, che costituiscono l’identità della sua fisionomia e della sua missione.
Si è naturalmente tenuto conto dei principali aspetti statisticamente significativi assunti a guida di queste prospettive legati e determinati dalle dinamiche della composizione delle piramidi delle età non solo nazionale e delle evoluzioni registrate nelle metamorfosi delle epidemiologie delle più diffuse classi di malattie. Ne consegue che l’offerta di prestazioni di alta specialità ha in particolar modo sviluppato le aspettative migliori di diagnosi e cura per i malati affetti da patologie cardiovascolari e oncologiche dei diversi sistemi e apparati, presentate nel coordinamento della propria organizzazione assistenziale per quanto riguarda l’articolazione di strutture, professioni e mezzi, senza peraltro trascurare linee di intervento in altri domini di alta specializzazione, con particolare riguardo alle attività di ricerca di base e applicata, anche nelle relazioni internazionali.

Per una più larga diffusione e comprensione di queste capacità operative di alta specializzazione si è dato corso alle modalità di comunicazione oggi conosciute e applicate, dando la più alta evidenza possibile:
al sistema web aziendale di agevole e fluida consultazione che illustra la composizione dei relativi spazi che danno ospitalità alle tecnologie di dotazione di specialità, con specificazione del regime assistenziale praticato (ricovero, ambulatorio) con l’inquadramento delle discipline specialistiche;
la qualità professionale è partecipata in questo processo di conoscenze con la presentazione del curriculum formativo e professionale del personale medico e dei livelli complementari di altre professioni in tutte le situazioni di lavoro multidisciplinare di équipe, con evidenza dei risultati clinici conosciuti nelle esperienze maturate;
la qualità di ricerca viene documentata con la presentazione anche con linguaggio divulgativo dei risultati scientifici raggiunti e delle sperimentazioni in corso, anche per i casi di trattamenti compassionevoli;
la qualità della sicurezza è partecipata nelle documentazioni che rappresentano l’aderenza a ogni norma di sicurezza stabilita per le strutture sanitarie, a livello nazionale ed europeo, con rappresentazione anche delle caratteristiche dei sistemi di autocontrollo deputati e applicati per il monitoraggio di eventi avversi.

L’ufficio relazioni con il pubblico è servito da personale plurilingue e che ha conoscenza della sanità europea, dei diritti dei cittadini europei in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, non solo per gli aspetti dell’organizzazione sanitaria, ma anche per gli adempimenti amministrativi specie per le prestazioni che richiedono autorizzazione. Il sistema di accoglienza considera non solo le persone bisognose di cura, ma anche gli eventuali accompagnatori per i quali sono previste e predisposte sistemazioni alberghiere e possibilità di ristorazione. La formazione del personale, specie di quello plurilingue e delle innovazioni introdotte dalla direttiva 24/2011 Ue.
Il gruppo Irccs ha capacità di impresa ed è in grado di specie con gli stati confinanti con la Regione Lombardia, non solo sul versante dell’assistenza diretta, ma anche per quanto riguarda la ricerca e la didattica per le professioni sanitarie.
L’emanazione e l’applicazione della direttiva sulla libera circolazione dei malati (come quella sulle professioni) introduce e diffonde un forte potere di integrazione tra le nazioni operando un cambiamento di pensiero, di cultura, di civiltà nelle sinergie prevedibili, tra gli stati membri UE e non solo nel sistema sanità e sicurezza sociale e sanitaria, ma anche secondo dinamiche di più estese e diversificate articolazioni.
Concludiamo ricordando il pensiero di Louìs Armand (1905-1971): «non dobbiamo prepararci a cambiare una volta per tutte, ma imparare a modificarci per essere sempre alla pari con la realtà». E per la salute e sanità pubblica questa nuova realtà che appartiene al nostro tempo e che apre la strada di una evoluzione integrata del welfare sanitario è cominciata in Europa con la direttiva 24/2011 UE.