Stop alla raccolta sistematica di dati sulla religione dei ricoverati

Le strutture sanitarie non possono raccogliere in modo sistematico e preventivo informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti. Le strutture possono trattare tali informazioni solo se il malato richiede di usufruire dell’assistenza religiosa e spirituale o se ciò risulta indispensabile nello svolgimento dei servizi necroscopici per rispettare le volontà espresse in vita dal paziente. Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento a carattere generale adottato a seguito di alcune segnalazioni. La prassi in uso presso numerose strutture sanitarie di somministrare ai pazienti, al momento del ricovero, questionari volti ad acquisire informazioni relative anche al loro credo religioso è stata giudicata dal Garante non in linea con la regole dettate in materia dal 2005. Già durante i lavori preparatori dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili da parte delle regioni, l’Autorità aveva affermato infatti che le strutture sanitarie possono raccogliere dati sulle convinzioni religiose solo se questi sono finalizzati a garantire ai ricoverati l’assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto) o per la preparazione della salma nell’ambito del servizio necroscopico. Le richieste di assistenza religiosa e spirituale possono essere comunicate a voce dal paziente, da un familiare o un convivente al personale di reparto, che le trasmetterà alla direzione sanitaria.

Altra novità rilevante a tutela dei ricoverati, la possibilità di esprimere la propria volontà sulla scelta del regime alimentare e delle terapie cui essere sottoposte (esempio: rifiuto di trasfusioni), senza dover dichiarare le eventuali motivazioni di base. Il Garante ha infatti ritenuto che in questi casi il trattamento del dato sul credo religioso da parte delle strutture sanitarie non sia indispensabile. Il provvedimento generale dell’Autorità è stato inviato alle Regioni e alle Province Autonome per la divulgazione presso le strutture sanitarie del Ssn. (fonte Garante privacy)